L´ULTIMA INVENZIONE DELLA L.N.D. : IL FIDELIZZATO

13-03-2012 20:32 -

Nel procedere all´esame della normativa sull´obbligo di impiego dei giovani, occorre puntare l´attenzione sulle novità, di rilevante importanza, introdotte in materia dal Consiglio Direttivo della Lnd del 27/1/2012. In particolare, in merito all´istituto riguardante il calciatore "fidelizzato", da utilizzare obbligatoriamente nei Campionati di Eccellenza a partire dalla Stagione Sportiva 2012-2013, la Lega Nazionale Dilettanti è intervenuta con un importante C.U. (il 118 del 30/1/2012), al fine di rendere espliciti i contenuti tecnici della delibera e, conseguentemente, le condizioni legittimanti l´eventuale adozione del provvedimento, che ha trasformato il carattere di impiego del calciatore "fidelizzato" da obbligatorio a facoltativo.

LA STORIA

Il progetto del calciatore "fidelizzato" in Eccellenza era nato nel dicembre 2009, nel solco della prosecuzione della politica di valorizzazione dei giovani. Questa storica innovazione doveva entrare a regime, per tutti i Comitati Regionali, dalla stagione 2012-2013, con un naturale effetto retroattivo - opportunamente disciplinato sul piano regolamentare - per la corretta individuazione del profilo storico di "fidelizzazione" del calciatori. Per le Società, pertanto, obbligo di rispettare, sin dall´inizio e per l´intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego di un calciatore nato dall´1.1.1995 in poi e di un calciatore nato dall´1.1.1994 in poi. Quest´ultimo doveva aver maturato almeno una intera stagione sportiva di tesseramento con la stessa Società, temporalmente intesa con retroattività al 30 settembre dell´anno precedente a quello in cui scatta l´obbligo di utilizzo.

Di qui, l´espressione di calciatore "fidelizzato". Dal Dicembre 2009 ad oggi, la Lnd ha poi provveduto a emanare una serie di disposizioni normative per regolare l´obbligo di impiego e le relative modalità attuative del calciatore fidelizzato nei Campionati di Eccellenza 2012-13, nell´ambito della più generale regolamentazione concernente l´utilizzo dei giovani calciatori, contenute nei C.U. Lnd n. 80 del 18/12/2009, n. 110 del 17/2/ 2010, n. 151 del 13 /5/2010 e n. 18 dell´11/7/2011.

COSA CAMBIA

I particolari indirizzi attuativi di cui necessita questo tipo di azione collegata al calciatore fidelizzato, unitamente ad un approccio assai differenziato nell´ambito delle varie realtà regionali d´Italia, hanno contribuito a rendere complessa e laboriosa la relativa attuazione, che ha presentato implicazioni operative molto articolate, dovendo mettere in relazione un quadro procedurale univoco e condiviso per tutta l´attività regionale di Eccellenza svolta in Italia. Ancorchè ufficializzata nel dicembre 2009 per entrare in vigore a partire dal 1° Luglio 2012, quindi con un congruo margine temporale per consentire alle Società dilettantistiche una adeguata preparazione, la mappa operativa che ne è scaturita ha presentato molte problematiche, soprattutto per le numerose differenze - rilevate nelle modalità di realizzazione - a livello di singole Regioni.

Anche sulla base di queste premesse e motivazioni, il Consiglio Direttivo di Lega è addivenuto alla unanime deliberazione di modificare da obbligatorio a facoltativo l´istituto dell´impiego del calciatore "fidelizzato" a decorrere dal Campionato di Eccellenza 2012-2013. In sostanza: pur considerando l´oggettività e la determinatezza dei presupposti normativi e senza svilire lo spirito della rivoluzione normativa a suo tempo disposta, il provvedimento sul fidelizzato verrà adottato se si riscontreranno adeguate premesse, salvo valutare - da parte dei Comitati Regionali - circostanze particolari che suggeriscano, sul piano dell´opportunità, di non rendere obbligatorio tale provvedimento.

CHI OPTA PER IL FIDELIZZATO

Per i Comitati Regionali che eserciteranno tale facoltà e, pertanto, renderanno obbligatorio in Eccellenza l´impiego di un atleta fidelizzato, varranno - come recita il C.U. n. 118 del 30/1/2012 - le prescrizioni attuative diffuse dalla Lnd mediante i Comunicati Ufficiali pubblicati a far data dal dicembre 2009 a luglio 2011.

Restano salve eventuali successive deliberazioni che, sulla materia, potranno essere assunte dal competente Consiglio Direttivo di Lega, in particolare per quanto riguarda la definizione dei criteri per essere considerato fidelizzato. Al momento, infatti, in base a quanto previsto dal C.U. n. 18 dell´11 Luglio 2011, un calciatore deve tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l´obbligo di impiego (in questo caso si intende il 30 Settembre 2011), sotto forma di variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione) o sottoscrizione di un vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.Il calciatore considerato "fidelizzato" può, invece, essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l´obbligo di impiego (per entrare a regime nel 2012-2013, si tiene ovviamente presente quella attuale 2011-2012), al termine della quale il calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza. Il C.U. n. 18 stabilisce anche altre disposizioni attuative della norma, interamente collegate al mancato riconoscimento dello status di "fidelizzato": se una Società, ad esempio, acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore "fidelizzato" in favore della Società cessionaria, anche nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è previsto l´obbligo di impiego del calciatore "fidelizzato". Altrettanto dicasi se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l´obbligo di impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo scioglimento del vincolo, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato. Non cambia la sostanza negativa neppure se un calciatore, a conclusione della annata in corso, viene svincolato ai sensi dell´art. 108 Noif e, nella Stagione 2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato.

CHI SCEGLIE LO STATUS QUO

Per i CR che, invece, non sceglieranno di imporre alle proprie Società di Eccellenza l´obbligo di impiego del fidelizzato, varranno - sempre in base al C.U. n. 118 del 30/1/2012 - gli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all´età, per le gare dell´attività ufficiale della Stagione Sportiva 2012-2013, riferite alle Società partecipanti all´Eccellenza e alla Promozione: in campo - per ciascun Campionato - almeno un calciatore nato dall´1.1.1994 in poi e uno nato dall´1.1.1995 in poi.



IL "FIDELIZZATO"
Obbligatorio
Per i CR che scelgono di rendere obbligatorio l´utilizzo del giocatore fidelizzato, ricordiamo che l´atleta deve tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l´obbligo di impiego (in questo caso si intende il 30 Settembre 2011), sotto forma di variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione) o sottoscrizione di un vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.



Facoltativo
Per i CR che non rendono obbligatorio l´utilizzo del fidelizzato, valgono gli obblighi minimi di partecipazione dei calciatori, in relazione all´età, per le gare dell´attività ufficiale della Stagione Sportiva 2012-2013, riferite alle Società partecipanti all´Eccellenza e alla Promozione: in campo - per ciascuno dei due Campionati - almeno un calciatore nato dall´1.1.1994 in poi e uno nato dall´1.1.1995 in poi.



focus su > Beach Soccer
Scadenze per la Serie A
Con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 126 del 10 Febbraio 2012, il Dipartimento Beach Soccer ha reso noto che il termine ultimo per completare la documentazione necessaria all´iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A 2012 di Beach Soccer, è prorogato a Lunedì 12 Marzo 2012, entro le ore 12.00. Eventuali nuove domande saranno prese in considerazione, se necessario al completamento dell´organico, e secondo i criteri previsti dal Comunicato Ufficiale n. 95 della L.N.D., del 19 Dicembre 2011.



DENTRO LE REGOLE
Focus su > norme in comune
La scelta di rendere obbligatorio o meno l´impiego del calciatore fidelizzato in Eccellenza non intacca la sostanza di alcune importanti procedure, che restano immutate a prescindere dalla facoltà esercitata dai singoli Comitati Regionali. In ciascun caso, infatti, le Società avranno l´obbligo di rispettare, sin dall´inizio e per l´intera durata delle gare e, quindi, anche nei casi di sostituzioni successive, la disposizione minima di impiego dei calciatori, fatta eccezione per i casi di espulsione dal campo e, qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età obbligatorie. Previa approvazione del Consiglio di Presidenza della L.N.D. e fatta salva l´applicazione minima della norma, i Comitati Regionali potranno comunque prevedere disposizioni aggiuntive a quelle previste dalla direttiva obbligatoria minima (con o senza calciatore fidelizzato), sempre che non venga superato il contingente complessivo di quattro calciatori. Tale limite numerico di quattro non deve essere scavallato anche nel caso di eventuale introduzione di un numero di calciatori fidelizzati superiori a una unità. Come previsto dall´art. 17, comma 5, del codice di Giustizia Sportiva, l´inosservanza delle disposizioni sull´obbligo di impiego dei giovani, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati Regionali e approvate dal Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti, sarà punita con la sanzione della perdita della gara.



Focus su > Attività Lnd
Nelle gare dell´attività ufficiale coordinata direttamente dalla Lega (Coppa Italia Dilettanti, gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza per la promozione in Serie D, comprese - in quest´ultimo caso - quelle che eventualmente si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale) va osservato l´obbligo minimo di giovani calciatori, limitato a uno nato dall´1.1.1994 in poi e uno nato dall´1.1.1995 in poi.